Modalità per il ricorso per verbali Codice della Strada

MODALITA' DI RICORSO AL CDS

Il ricorso è l’atto con cui il cittadino chiede l’annullamento di un verbale contestato o notificato per violazione del codice della strada.
Se l’interessato ritiene che la contravvenzione sia ingiusta, ha la possibilità, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, di presentare ricorso  al Prefetto di Padova oppure entro 30 giorni al Giudice di Pace di Padova.
Il ricorso è alternativo al pagamento e quindi, pagando, viene meno questa facoltà.

ATTENZIONE: non si può presentare ricorso sulla base del preavviso di contravvenzione cioè il foglietto giallo che può (ma il suo utilizzo non è obbligatorio) essere applicato sul parabrezza dell’auto dalle forze di polizia o dagli ausiliari del traffico. Il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica del verbale d'accertamento di infrazione (contestazione immediata o notifica di copia del verbale).

RICORSO AL PREFETTO
Il ricorso al Prefetto va inoltrato dal trasgressore/proprietario del mezzo (o altri soggetti indicati all’art. 196 cds). L’atto va presentato in carta semplice , indicando le generalità del ricorrente, i dati dell’autovettura, il numero del verbale. Il ricorrente può chiedere di essere sentito personalmente. Il ricorso va sottoscritto e ad esso vanno allegati copia del verbale, l’eventuale busta se notificato e ogni altra documentazione utile. Il ricorso può essere presentato alla Polizia Locale di Saonara tramite presentazione al protocollo del Comune o spedito tramite posta  oppure spedito direttamente al Prefetto di Padova – Piazza Antenore, 35121 Padova - a mezzo raccomandata R/R.
Dal ricevimento del ricorso, il Comando di Polizia Locale ha 60 giorni di tempo per trasmettere l’atto e le controdeduzioni al Prefetto di Padova corredato degli elementi utili al fine della definizione. Salvo richiesta di audizione, l' emanazione di eventuale ordinanza ingiunzione da parte  del Prefetto , deve avvenire entro 120 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni del comando accertatore.
Il ricorso al Prefetto preclude il ricorso al Giudice di Pace e viceversa. In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto emette un'ordinanza-ingiunzione di pagamento dell'importo pari al doppio di quello indicato nel verbale. Contro l’Ordinanza ingiunzione del Prefetto è possibile ricorrere avanti al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa l'infrazione.
 
RICORSO AL GIUDICE DI PACE
NOVITA' dal 6 OTTOBRE 2011


Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n.150, il ricorso al Giudice di Pace deve essere effettuato entro 30 giorni (anziché 60) dalla notifica del verbale d'accertamento di infrazione (contestazione immediata o notifica di copia del verbale). 
 e va depositato presso la cancelleria civile dell’Ufficio del Giudice di Pace di Padova. E’ consentito anche l’invio al medesimo Ufficio a mezzo raccomandata R/R.
Per informazioni Giudice di Pace di Padova via Rezzonico, 31 - 35131 Padova
telefono Cancelleria civile 049 8236622 - 8236628, Cancelleria penale 049 8236654-8236652 -  orario: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00; solamente per gli atti urgenti sabato dalle 9:00 alle 12:00 .
Al fine del rispetto del termine per la presentazione del ricorso fanno fede i timbri di ricevuta degli uffici competenti al momento dell’inoltro nonché il timbro postale di spedizione in caso di raccomandata R/R. In caso di ricorso al Giudice di Pace spetta allo stesso fissare l’udienza per la prima comparizione e darne notizia alle parti (Comando P.L. e ricorrente).
In caso di mancato accoglimento del ricorso da parte del Giudice di Pace, l’Organo giudicante stabilisce la somma da pagare che non può comunque essere inferiore all'importo indicato nel verbale. La sentenza con la quale il Giudice di Pace respinge il ricorso è ricorribile in Appello.
 
COSTO
Ricorso al Prefetto – Nessuno.
Ricorso al Giudice di Pace – pagamento contributo unificato più spese forfettarie il cui valore totale varia in base alla sanzione indicata nel verbale .(per il valore del contributo unificato sentire cancelleria del GDP)
Settore competente: Polizia Locale.
Responsabile del Servizio:  Com. La PL. Dr. Salmaso Fiorenzo
Le norme: art.46 Legge 21 novembre 1991 n.374; Artt. 203, 204 e 204-bis D.Lg. 285/92; art. 388 DPR 495/92; DPR 30.05.2002 n. 115 e succ. modificazioni;  Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n.150.

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MODALITA’ DI RICORSO AI REGOLAMENTI/ORDINANZE SINDACALI
 
Il pagamento dei verbali redatti per violazioni ai regolamenti comunali, ordinanze del Sindaco e leggi sul commercio, ambiente, ecc., accertati da qualsiasi forza di polizia icui proventi spettano al Comune di Saonara, può avvenire entro 60 giorni dalla data di accertamento o notificazione nei seguenti modi:
- a mezzo bollettino postale allegato all’atto c/c 39778352 intestato a Comune di Saonara – Polizia Municipale – Servizio Tesoreria;
- mediante bonifico IBAN postale n.IT05G0760112100000039778352  secondo le indicazioni contenute nell’atto (indicare il verbale di riferimento).

Qualora il termine decorra senza che si sia provveduto al pagamento, viene emessa un'ordinanza ingiunzione di pagamento il cui ammontare viene stabilito dal dirigente competente con una maggiorazione rispetto a quanto dovuto in sede di verbalizzazione.
In caso di ulteriore inadempimento, si procede al recupero forzato della somma, con le ulteriori maggiorazioni di legge, mediante iscrizione a ruolo.

Ricorsi:
Contro il verbale di contestazione o notificazione gli interessati (trasgressore/obbligato in solido) possono presentare scritti difensivi in carta semplice  all'Autorità indicata nel verbale entro il termine di 30 giorni a seconda della materia oggetto di violazione.
Se il ricorso viene respinto l'autorità competente procede all'emissione di ordinanza - ingiunzione di pagamento.
Avverso l'ordinanza - ingiunzione è ammessa opposizione nel termine di giorni 30 al Giudice di Pace di Padova o al Tribunale di Padova, a seconda della materia oggetto di contestazione, così come indicato nell'ordinanza medesima.
Costo: nessuno oltre a quello della sanzione.

Settore competente: Comando Polizia Locale

Responsabile del Servizio: Dott. Salmaso Fiorenzo
Le norme:
Legge 689/81, regolamenti comunali e non e leggi nazionali (T.U.L.P.S., commercio, somministrazione di alimenti e bevande, ecc..) per i quali i proventi delle violazioni spettano al Sindaco.
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