Descrizione
VERIFICA DELL'ATTUALE LIVELLO DI ALLERTA AL SEGUENTE LINK
→ Bollettino ARPAV per i Livelli di Allerta da PM10
Limitazioni del traffico 2024/2025
Ripartono le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 14 ottobre 2024 fino al 30 aprile 2025, in tutto il territorio comunale. Le misure vengono applicate su tre livelli di allerta (verde, arancio, rosso) in base ai bollettini Arpav sui dati di concentrazione misurati e/o previsti di PM10. Il livello può variare sulla base del bollettino Arpav che da quest'anno viene emesso il lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione delle rispettive misure dal giorno successivo a quello del bollettino.
Le limitazioni, che rafforzano i precedenti provvedimenti, sono previste dal Pacchetto di misure straordinarie approvato dalla Regione Veneto, in seguito alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia della Commissione Europea, per il superamento dei valori di PM10 in diverse zone d'Italia, inclusa la Pianura Padana.
I provvedimenti sono strutturati su “livelli di allerta”, da verde a rosso, in funzione della qualità dell'aria, secondo un meccanismo di attivazione legato ai superamenti del valore limite giornaliero di legge per il PM10 ed alle previsioni meteo che verranno comunicate da Arpav.
È possibile verificare la classe Euro del proprio veicolo digitando la targa sul Portale dell'automobilista
Il Comune di Saonara ha stabilito quanto segue per il periodo dal 14 ottobre 2024 fino al 30 aprile 2025
Livello Nessuna Allerta - Colore Verde
Sempre attivo quando non lo sono i livelli arancio e rosso, e comunque per il ritorno al livello verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del limite del valore limite giornaliero per il PM10.
E' vietata la circolazione di:
- autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3 (trasporto persone) e N1, N2, N3 (trasporto merci) classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
- a benzina omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, 1;
- a gasolio omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, 1, 2, 3, 4;
- ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura EURO 0;
Livello Allerta 1 - Arancio
Si applicano le seguenti ulteriori restrizioni:
- autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3 (trasporto persone) e N1, N2, N3 (trasporto merci) classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
- a benzina omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, 1, 2;
- autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3 (trasporto persone) classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
- a gasolio omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria N1, N2, N3 (trasporto merci) classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
- a gasolio omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, 1, 2, 3, 4;
- ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura EURO 0, 1;
Le misure restano in vigore almeno fino alla comunicazione successiva di Arpav in merito ai livelli di concentrazione di PM10.
Livello Allerta 2 - Colore Rosso
Si applicano le seguenti ULTERIORI restrizioni rispetto al livello Allerta 1:
- autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria N1, N2, N3 (trasporto merci) classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
- a gasolio omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 5;
Dove
- Zona Artigianale e accessi su Via Mazzini, Friuli e Viale Veneto;
- Via dei Vivai;
- Via V. Emanuele tratto compreso tra Via Villanova e via Roma;
- Via Vigonovese;
- Via Mazzini fino all’area parcheggio bus n. 15 tratto compreso tra la Via dei Vivai e Via XX Settembre – Tratto di via XX Settembre comprendente l’area di manovra sulla rotonda e quello prospiciente la predetta area di parcheggio.
Veicoli in deroga e "titolo autorizzatorio"
Possono circolare i veicoli con motore elettrico o ibrido (motore elettrico o termico) e veicoli alimentati a Gpl o gas metano.
Tutte le altre deroghe sono consultabili nell' ordinanza n. 67 del 07/10/2024 allegata più in basso.
Sono previste ulteriori eccezioni da documentare con "titolo autorizzatorio". Il "titolo autorizzatorio" è una dichiarazione sottoscritta dal conducente che deve contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.
Il modulo di titolo autorizzatorio è scaricabile dalla sezione "Allegati" in fondo alla pagina.
Sanzione
Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all’art.7 comma 1 lettera B) e dall’art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (€ 168,00, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a € 117,60). In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Provvedimenti adottati ordinanza n. 67 del 07/10/2024