Descrizione
→ Bollettino ARPAV per i Livelli di Allerta da PM10
Ripartono le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 14 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, in tutto il territorio comunale. Le misure vengono applicate su tre livelli di allerta (verde, arancio, rosso) in base ai bollettini Arpav sui dati di concentrazione misurati e/o previsti di PM10.
Il livello può variare sulla base del bollettino Arpav che da quest'anno viene emesso il lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione delle rispettive misure dal giorno successivo a quello del bollettino.
Le limitazioni, che rafforzano i precedenti provvedimenti, sono previste dal Pacchetto di misure straordinarie approvato dalla Regione Veneto.
I provvedimenti sono strutturati su “livelli di allerta”, da verde a rosso, in funzione della qualità dell'aria, secondo un meccanismo di attivazione legato ai superamenti del valore limite giornaliero di legge per il PM10 ed alle previsioni meteo che verranno comunicate da Arpav.
Le misure prevedono tre livelli di allerta e restano in vigore, almeno, fino alla comunicazione successiva di Arpav in merito ai livelli di concentrazione di PM10.
Il bollettino emesso da Arpav è consultabile all’indirizzo www.arpa.veneto.it.
Il Comune di Saonara ha stabilito quanto le seguenti Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici e prescrizioni per le combustioni all'aperto per il periodo dal 14 ottobre 2024 fino al 30 aprile 2025 con ordinanza sindacale n.66 del 07.10.2024
Livello Nessuna Allerta - Colore Verde
Sempre attivo quando non lo sono i livelli arancio e rosso, e comunque per il ritorno al livello verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del limite del valore limite giornaliero per il PM10.
- la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del D.P.R. 74/2013, non potrà superare i:
- 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/1993, con le sigle:
- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;
- E.7 - attività scolastiche
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/1993, con la sigla:
- E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili
- 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/1993, con le sigle:
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...) con una classe di prestazione emissiva:
- inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalla competente autorità;
- il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle “4 stelle”;
- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che non sia realizzato con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legnovergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato con documentazione pertinente che deve essere conservata da parte dell’utilizzatore.

- la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del D.P.R. 74/2013, non potrà superare i:
- 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/1993, con le sigle:
- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;
- E.7 - attività scolastiche
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), con una classe di prestazione emissiva:
- inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio scopo intrattenimento (di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 29 luglio 2015 n. 123);
fino al 15/04/2025 il divieto di spandimento di liquami zootecnici; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.
Livello Allerta 2 - Colore Rosso
- Lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C);