Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su immobili concessi in uso gratuito e terreni agricoli.
A seguire trovate i commi di interesse relativi a IMU e TASI di cui riportiamo le novità sostanziali:
A seguire trovate i commi di interesse relativi a IMU e TASI di cui riportiamo le novità sostanziali:
- IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10):
le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c’è la condizione che l’immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.
Il → contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. Per poter beneficiare della riduzione del 50% dal 1° gennaio 2016, il contratto deve essere registrato entro il 1° marzo 2016. In caso contrario la riduzione si applica dalla data di registrazione.
(→ Guida pratica al contratto di comodato gratuito)
Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.
Il → contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. Per poter beneficiare della riduzione del 50% dal 1° gennaio 2016, il contratto deve essere registrato entro il 1° marzo 2016. In caso contrario la riduzione si applica dalla data di registrazione.
(→ Guida pratica al contratto di comodato gratuito)
- IMU Terreni agricoli – Sono completamente esentati i terreni di proprietà agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali ( IAP ) con iscrizione alla previdenza agricola.
- TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
- Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
- TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati).
- TASI altre abitazioni in caso di locazione: Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015.
- IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è ridotta al 75 per cento.
- Esclusione dei macchinari c.d. “imbullonati” dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: “Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”
- Art. 133 – Anticipazione al 01/01/2016 del nuovo sistema sanzionatorio penale e amministrativo introdotto con il DLgs 158/2015 – Riduzione della sanzione minima per ravvedimenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.
Pagina aggiornata il 18/07/2024