IUC -Imposta Unica Comunale – ANNO 2017

IUC -Imposta Unica Comunale - ANNO 2017

Per l’anno d’imposta 2017 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi l’IMU e la TASI sono rimaste sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente.

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Novità 2016 – Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.
A seguire trovate i commi di interesse relativi a IMU e TASI di cui riportiamo le novità sostanziali:
IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito che prevede la  riduzione del 50% della base imponibile.
Casi possibili:
– si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario;
–  l’immobile (o i due immobili) deve essere  presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale;
– sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9)
IMU Terreni agricoli – esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani.
Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti  e IAP con iscrizione previdenza agricola. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l’esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A1, A8 e A9).
Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
TASI Immobili Merce – art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all’1 per mille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille.
TASI altre abitazioni in caso di locazione – Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015.
IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
Esclusione dei macchinari cosidetti “imbullonati” dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: “Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”

Riferimenti normativi:

  • Legge 27.12.2013, n. 147
  • Legge 28.12.2015, n. 208
  • Regolamento per l’applicazione dell’IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 21.05.2014;
  • Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 20.03.2017 “Conferma aliquote e detrazioni IMU   anno 2017”;
  • Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili T.A.S.I. approvato con delibera del C.C. 30 del 21.05.2014;
  • Delibera del Consiglio Comunale  n. 4 del 20.03.2017 “Conferma  aliquote base e detrazioni TASI anno 2017”
Si indicano di seguito le principali indicazioni utili per il pagamento dell’IMU e della TASI.

I  M  U

 

Fattispecie imponibili IMU ALIQUOTE DETRAZIONI SOGGETTI  PASSIVI SCADENZE
Abitazione Principale e relative pertinenze ( Immobili cat.  A1, A8 e A9) 4,5 per mille €. 200,00 possessore 16.06.2017 acconto
16.12.2017 saldo
immobili cat. da A2 a A7 e  A/10 9,00 per mille possessore 16.06.2017 acconto
16.12.2017 saldo
Immobili gruppo B 9,00 per mille possessore 16.06.2017 acconto
16.12.2017 saldo
Immobili gruppo C (escluse pertinenze dell’abitazione principale) 9,00 per mille possessore 16.06.2017 acconto
16.12.2017 saldo
Immobili gruppo D (esclusi D/10) 9,00 per mille possessore 16.06.2017 acconto
16.12.2017 saldo
Terreni agricoli 9,00 per mille possessore 16.06.2017 acconto
16.12.2017 saldo
Aree edificabili 9,00 per mille possessore 16.06.2017 acconto
16.12.2017 saldo

T A S I

Fattispecie imponibili TASI ALIQUOTE DETRAZIONI SOGGETTI PASSIVI SCADENZE
Immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il primo grado con contratto registrato 1,00 per mille possessore 16.06.2017 acconto
16.12.2017 saldo
Abitazioni principali  classificate nelle cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze 1,00 per mille possessore 16.06.2017 acconto
16.12.2017 saldo
Altri immobili
categorie A-B-C-D,
(compresi c.d. “immobili merce”)
1,00 per mille
  • possessore 90% imposta
  • utilizzatore 10% imposta
16.06.2017 acconto
16.12.2017 saldo
Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille
  • possessore 90% imposta
  • utilizzatore 10% imposta
16.06.2017 acconto
16.12.2017 saldo
Aree edificabili 1,00 per mille possessore 16.06.2017 acconto
16.12.2017 saldo

Base imponibile immobili per IMU e TASI       

CATEGORIA CATASTALE FABBRICATI BASE IMPONIBILE
A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9  (abitazioni)
C/2-C/6-C/7 (pertinenze)
(rendita catastale + 5%)  x  160
A/10 (uffici)
D/5 (istituti di credito, assicurazioni)
(rendita catastale + 5%)  x  80
Fabbricati gruppo B -C/3 (laboratori artigianali)
C/4-C/5
(rendita catastale + 5%)  x  140
C/1 (negozi) (rendita catastale + 5%)  x  55
Fabbricati gruppo D (rendita catastale + 5%)  x  65
FABBRICATI – casi particolari BASE IMPONIBILE
Fabbricati demoliti in corso di ricostruzione Valore  area edificabile
Fabbricati in corso di ristrutturazione Valore area edificabile
Fabbricati inagibili   base imponibile ridotta del 50%
Fabbricati di interesse storico   base imponibile ridotta del 50%

 

TERRENI BASE IMPONIBILE
Coltivati da coltivatori diretti (CD)
o imprenditori agricoli (IAP)
(reddito domenicale + 25%) x 75
Coltivati da soggetti diversi da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli (IAP) (reddito domenicale + 25%) x 135
Edificabili Valore di mercato *

*La base imponibile è data dal valore venale di comune commercio del terreno al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. Si rammenta che il Comune ha determinato con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 23.02.2017 i  valori minimi delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento.

CODICI TRIBUTO TASI CODICI TRIBUTO IMU
3958 abitazione principale e relative pertinenze 3912 abitazione principale cat A/1-A/8-A/9 e pertinenze
3959 fabbricati rurali ad uso strumentale 3914 terreni agricoli
3960 aree edificabili 3916 aree edificabili
3961 altri fabbricati 3918 altri fabbricati
3925 fabbricati cat D uso produttivo (quota stato)
3930 fabbricati cat D uso produttivo (quota comune)

MODALITA’ E TERMINI VERSAMENTO: Il versamento dell’IMU e della TASI è effettuato in autoliquidazione in due rate:
acconto entro il 16.06.2017
saldo entro il 16.12.2017 utilizzando il modello F24.
Il versamento può essere effettuato anche in unica soluzione con scadenza 16.06.2017.
Importo minimo:  l’imposta non è dovuta se il totale annuo dovuto  risulta inferiore o uguale ad €. 10,00.

Codice identificativo del Comune di  Saonara:  I418

Dall’anno 2017 è stato attivato il servizio di bollettazione, per cui il contribuente riceverà al proprio domicilio il conteggio dell’imposta dovuta e i modelli di pagamento già compilati.

Per ulteriori informazioni o per il calcolo dell’imposta, qualora non recapitato,  è sempre possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi  o accedere al sito del Comune: www.comune.saonara.pd.it/ e utilizzare il servizio “calcolo imposta on line”

Tel. Ufficio Tributi  049/0996412 – mail: tributi@comune.saonara.pd.it

Pagina aggiornata il 18/07/2024

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