Regolamento Igiene – II

Articolo 344 Testo Unico Leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Regolamento Igiene - Parte II

Descrizione

I regolamenti locali d'Igiene e sanità contengono le disposizioni richieste dalla topografia del Comune e dalle altre condizioni locali per:

  1. l'assistenza medica;
  2. la vigilanza sanitaria;
  3. l'igiene del suolo e degli abitati;
  4. la purezza dell'acqua potabile;
  5. la salubrità e la genualità degli alimenti e delle bevande;
  6. le misure contro la diffusione delle malattie infettive;
  7. la polizia mortuaria, e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Testo Unico, dirette ad evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità.

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