Il 31 gennaio 2018 è in vigore la legge n. 219 del 22 dicembre 2017, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, (c.d. legge sul bio-testamento) la quale disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici ed introduce l’istituto delle disposizioni anticipate di volontà nonché la pianificazione condivisa delle cure.
All’articolo della legge si afferma: “…tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge” nel rispetto dei principi della Costituzione (artt. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (artt. 1, 2 e 3), riconosce il diritto ad persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte; la persona può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
La decisione di redigere una Dat è assolutamente libera e volontaria.
Prima di esprimere le Dat occorre aver acquisito informazioni adeguate sui benefici e su rischi dei trattamenti, degli esami e delle terapie, circa le possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto presso un proprio medico di fiducia.
La dichiarazione può essere annullata o modificata in ogni sua parte e in qualsiasi momento della vita; qualunque modifica delle Dat comporta la sua totale sostituzione e annullamento delle precedenti.
Come fare
Le Dat possono essere espresse per:
- atto pubblico o per scrittura privata autenticata da parte di un notaio;
- tramite scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza (non si possono ricevere Dat di persone non residenti) che provvede all’annotazione in apposito registro;
- attraverso le strutture sanitarie, qualora le Regioni regolamentino la raccolta di copia delle Dat.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le Dat possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle Dat con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
Visto il carattere personale della dichiarazione non sono stati predisposti specifici modelli o fac-simili; né il personale può prestare aiuto nel redigere le DAT. Alcune associazioni o comitati e altre libere forme associative senza scopo di lucro, hanno creato dei modelli da seguire per la redazione delle stesse. L’interessato può esprimerla su carta libera nel modo che ritiene più opportuno: scrivendo a mano in modo leggibile o utilizzando strumenti meccanici (macchina da scrivere) o informatici (PC, etc.).
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
La dichiarazione deve contenere:
- dati anagrafici del dichiarante (cognome, nome, data di nascita);
- indicazione delle situazioni in cui dovrà essere applicata la Dat (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.);
- consenso o rifiuto di specifiche misure mediche (può essere chiesta consulenza al proprio medico di fiducia);
- data e firma del dichiarante.
Nella dichiarazione è consigliata l’indicazione di una persona di fiducia (c.d. fiduciario), e di un eventuale fiduciario supplente, maggiorenne e capace di intendere e volere, può essere un familiare o altra persona non legata da vincoli giuridici, completa di dati anagrafici e di recapiti per eventuali contatti, che lo sostituisca e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. La nomina perché sia valida deve essere accettata attraverso la sottoscrizione delle Dat o con atto successivo. Qualora non contengano l’indicazione del fiduciario, o se questi vi abbia rinunciato, sia deceduto o sia divenuto incapace, le Dat mantengono efficacia in merito alla volontà del disponente. In caso di necessità è compito del giudice tutelare provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno. Il fiduciario, al quale viene rilasciata una copia delle Dat, può rinunciare alla nomina con atto scritto, che sarà comunicato al disponente.
Il medico è tenuto al rispetto delle Dat. Può disattenderle parzialmente o totalmente, solo in accordo con il fiduciario, se non corrispondono alle condizioni cliniche del paziente o se sono sopravvenute terapie imprevedibili al tempo delle Dat, che offrano al paziente concrete possibilità di miglioramento. Il fiduciario ha quindi il potere, in accordo con il medico, di attualizzare le disposizioni lasciate dalla persona.
Dove si presentano le Dat
Le Dat devono essere presentate personalmente presso l’Ufficio di stato civile, Piazza Maria Borgato n. 11, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e al Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00, con il modulo di richiesta di iscrizione al registro per il deposito della Dat, compilato in tutte le sue parti e con un documento di identità valido e del codice fiscale del disponente e del fiduciario. Dopo le opportune verifiche, l’Ufficiale dello stato civile, senza entrare nel merito dei contenuti della Dat, rilascia una ricevuta di iscrizione nel registro. La predetta attestazione può essere rilasciata anche al fiduciario e al fiduciario supplente.
Pianificazione condivisa delle cure
La persona già malata può compilare un testamento biologico oppure esprimere le proprie volontà con la pianificazione condivisa delle cure. La pianificazione viene concordata direttamente con il medico previa adeguata informazione al paziente. Anche con la pianificazione il paziente può indicare un fiduciario. Il consenso del paziente alla pianificazione e l’eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. La pianificazione delle cure può essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia.
Normativa
Legge n. 219 del 22.12.2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (link http://www.normattiva.it )
Circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per il Servizi Demografici, n. 1/2018 del 08.02.2018
“Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante <<Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento>>. Prime indicazioni operative
Pagina aggiornata il 17/07/2024