CONTRIBUTI SOCIALI COMUNALI
Sono erogati secondo quanto previsto dal Regolamento dei Servizi Sociali, approvato con Delibera CC n.18 del 29.04.2021 che disciplina l’erogazione dei servizi sociali e assistenziali.
In particolare l’art. 25 del Regolamento sopra citato, il quale prevede che:
– per intervento di sostegno economico si intende un’erogazione di denaro, ovvero un’esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversa dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolta a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione. A seguito di presentazione della domanda al protocollo del Comune, il Servizio Sociale Professionale svolgerà l’istruttoria, proponendo l’erogazione dei contributi, in caso di esito positivo dell’istruttoria, da approvare con determinazione dirigenziale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e a seguito di comunicazione preventiva all’Amministrazione Comunale;
– il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e/o il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all’interno di un progetto personalizzato che deve mirare all’autonomia della persona e del nucleo familiare.
- Gli interventi di sostegno economico sono assunti al fine di contrastare la povertà e l’emarginazione sociale, attraverso percorsi personalizzati, volti a favorire il contenimento del disagio e l’acquisizione dell’autonomia.
- I contributi economici costituiscono uno strumento professionale del servizio sociale, orientato alle attività di prevenzione, protezione, integrazione e attivazione del cittadino e/o nuclei familiari in situazioni di disagio.
- I contributi economici hanno carattere temporaneo e residuale rispetto agli altri interventi. Il ricorso all’erogazione di contributi economici deve esser limitato alle situazioni in cui non sia possibile o sia inappropriata l’attivazione di altri interventi.
- I contributi economici sono concessi in seguito all’accertamento dello stato di bisogno e del reddito del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché in seguito alla definizione di un progetto assistenziale individualizzato da parte del Servizio Sociale Comunale.
- I contributi economici sono erogati dal Servizio Sociale, compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte annualmente nei capitoli di bilancio a ciò destinati.
Il Regolamento Comunale sopra citato prevede tre tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell’utenza:
- a) contributi di minimo vitale
– Per contributo di minimo vitale si intende una misura di sostegno economico finalizzata all’integrazione del reddito delle persone che presentano una capacità economica inferiore alla soglia di minimo vitale;
– Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non dispone di risorse economiche per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano;
– Accedono al contributo di minimo vitale le persone aventi diritto alla pensione sociale INPS secondo i requisiti definiti per legge e/o inabili al lavoro il cui nucleo familiare presenti una capacità economica inferiore alla predetta soglia di minimo vitale, che abbiano esperito tutti gli utili tentativi presso coloro che sono giuridicamente tenuti agli alimenti in loro favore, e che abbiano aderito fattivamente al progetto personalizzato;
- b) contributi ordinari;
– Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all’inclusione sociale e al contrasto della povertà , accedente a progetti personalizzati a favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche e/o sociali; etto progetto è condiviso con l’utenza e da questa debitamente sottoscritto.
– L’accesso al beneficio in parola è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari;
– Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all’interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell’autonomia; pertanto, il contributo economico ordinario ha carattere temporaneo ed è concesso di norma per un periodo massimo di mesi sei; se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell’intervento di sostegno economico, lo stesso è eccezionalmente prorogabile; costituiscono condizioni per la proroga:
- a) l’adesione fattiva al progetto personalizzato;
- b) la messa in atto da parte del richiedenti di comportamenti attivi per la risoluzione del
proprio stato di bisogno.
- c) contributi straordinari.
– Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l’equilibrio socioeconomico del nucleo familiare;
– Il contributo può essere erogato direttamente all’interessato o all’ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione;
– Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali le seguenti fattispecie:
- a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all’interno del nucleo familiare;
- b) situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell’abitazione di nuclei familiari con membri fragili (anziani, disabili e minori);
- c) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari;
- d) situazione di grave inadeguatezza dell’alloggio del nucleo familiare nel quale siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) che richieda interventi urgenti di manutenzione dell’alloggio, non ricadenti nella competenza di altri soggetti, finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- e) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) per l’importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla rateizzazione del debito residuo;
- f) eventuali altre necessità considerate eccezionali e straordinarie dal Servizio Sociale Professionale, che si riserva di valutare situazioni anche in ottica preventiva di tutela di soggetti fragili, anche a rischio di istituzionalizzazione.
Clicca qui per il modello di domanda di contributi sociali comunali.
CONTRIBUTI SOCIALI COMUNALI PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALEÂ (SDI)
Sono erogati secondo quanto previsto dal Regolamento dei Servizi Sociali, approvato con Delibera CC n.18 del 29.04.2021 che disciplina l’erogazione dei servizi sociali e assistenziali. (qui, alle parole Regolamento…. Potresti fare in modo che uno clicca e lo apre…. È già allegato nel sito alla sua apposita voce)
In particolare l’art. 32 del Regolamento sopra citato, il quale prevede che:
Il Comune, solo per i cittadini in condizioni di disagio, accertato con relazione del Servizio Sociale Professionale, può erogare contributi, nel rispetto delle disponibilità di bilancio, relativamente al costo dei servizi a domanda individuale relativi a: refezione scolastica e trasporto scolastico, nido, scuole infanzia, pre e post scuola, centri ricreativi estivi.
- Possono richiedere la partecipazione economica del Comune al pagamento dei servizi a domanda individuale i cittadini residenti nel Comune, che si trovino in un condizione di disagio, accertata dal Servizio Sociale Professionale. Si considerano cittadini in condizioni di disagio anche gli appartenenti a nuclei familiari in presenza di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di particolari condizioni multiproblematiche accertate dai Servizi Sociali.
Chi intenda richiedere la contribuzione per il pagamento delle tariffe dei servizi deve presentare domanda ai Servizi Sociali del Comune; deve essere allegata l’attestazione ISEE relativa ai redditi del nucleo familiare. La valutazione delle capacità economiche del richiedente al momento della domanda, è determinata in base all’ISEE.
Gli obbligati a prestare gli alimenti a chi versa in stato di bisogno devono sempre essere contattati ai sensi del 433 del C.C. allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione dovrà anche essere valutata la possibilità da parte degli obbligati di far fronte alle esigenze di carattere economico.
Clicca qui per il modello di domanda di contributi sociali comunali.
Per maggiori informazioni, rivolgersi al Servizio Sociale Professionale:
elisabetta.bettio@comune.saonara.pd.it
libera.campitelli@comune.saonara.pd.it
tel. 0490996462-464-461 tutte le volte che trovi questa dicitura, fai il solito collegamento…
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Normativa di riferimento
Delibera CC n.18 del 29.04.2021 che disciplina l’erogazione dei servizi sociali e assistenziali.
CONTRIBUTI REGIONALI E STATALI PER L’ ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Contributi Statali (Legge n. 13/1989)
Lo Stato con legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, art. 10,  prevede specifici contributi per interventi su immobili privati ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.
La domanda, in regola con l’imposta di bollo, va presentata  dal disabile per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità  al Comune in cui è sito l’immobile nel quale ha la dimora abituale, PRIMA dell’inizio dei lavori.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 1° marzo di ciascun anno.
Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità : esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell’istante in altra dimora).
L’istruttoria della domanda è in capo al Comune.
 Contributi regionali (L.R. 16/2007)
La Regione del Veneto, con la legge regionale n. 16 del 12 luglio 2007 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”, promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità .
Come prescritto all’art. 4 possono accedere ai contributi gli enti pubblici, le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale, i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico, ivi comprese le imprese e le persone con disabilità , oppure coloro i quali le abbiano a carico ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che le assistono o le rappresentano secondo le norme del codice civile a seconda del tipo di contributo richiesto.
I soggetti privati per i contributi relativi a:
- opere murarie direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi privati aperti al pubblico (art. 12);
- opere murarie direttamente finalizzate alla fruibilità edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata (art. 13);
- opere murarie direttamente finalizzate alla fruibilità del posto di lavoro occupato in maniera stabile da persona con disabilità (art. 13);
- per l’acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione come le suppellettili, le attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane, compresi i dispositivi atti a favorire l’accesso e la mobilità interna agli edifici (domicilio o posto di lavoro), quali montascale, pedane mobili, elevatori e simili (art. 14)
- adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali del soggetto disabile (art. 16).
presentano domanda, in regola con l’imposta di bollo, al Comune di residenza (art. 16) o al Comune dove ha sede l’immobile (artt. 12, 13 e 14).
Le domande, per tutti gli articoli di legge, devono essere presentate PRIMA dell’inizio i lavori, dell’acquisto dei facilitatori o degli adattamenti ai mezzi.
L’istruttoria della domanda è in capo al Comune
Rapporti tra le procedure della lr 16/2007 e quelle dalla L. 13/89 (all. A DGR n. 2422/2008)
L’istruttoria delle due domande si sviluppa in modo distinto, riservando le verifiche sul cumulo dei contributi al momento delle effettive assegnazioni .
Nel caso in cui il percorso istruttorio abbia conclusione in tempi differenti Il Comune provvede ad erogare al cittadino il contributo che si perfeziona per primo, operando eventuali conguagli sugli importi del contributo che matura successivamente.
Per info complete e dettagliate, clicca qui;
Di seguito il modello di domanda di contributi sociali comunali:
Domanda contributo L.13-89 – barriere architettoniche
Dichiarazione per erogazione contributo barriere architettoniche
Per maggiori informazioni, rivolgersi al Servizio Sociale Professionale:
elisabetta.bettio@comune.saonara.pd.it
libera.campitelli@comune.saonara.pd.it
tel. 0490996462-464-461
ASSEGNO STATALE DI MATERNITA’
A chi è rivolto
Per madri che non sono tutelate da un sufficiente trattamento previdenziale
Descrizione
Il Comune di Saonara gestisce l’erogazione dell’assegno statale di maternità . Questo contributo ha lo scopo di sostenere la maternità delle madri che non sono tutelate da un sufficiente trattamento previdenziale durante i 5 mesi corrispondenti all’astensione obbligatoria dall’attività lavorativa (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, o 1 mese prima e 4 mesi dopo).
Come fare
Per beneficiare del contributo è necessario:
- essere residenti nel Comune di Saonara;
- non svolgere attività lavorativa;
- avere un ISEE inferiore alla soglia annualmente stabilita;
- essere cittadino italiano o comunitario,
oppure essere:
– cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido e regolare;
–Â rifugiato politico, o avente protezione sussidiaria;
– in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari e coniugato con cittadino algerino, marocchino, tunisino, turco in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (e ciò in forza degli Accordi Euromediterranei).
Cosa serve
- Domanda su apposito modulo fornito dal Servizio Sociale Comunale;
- per i cittadini di Stato terzo, copia del permesso di soggiorno, del permesso di soggiorno valido e regolare o di altro titolo idoneo di tutti i componenti del nucleo familiare;
- fotocopia delle coordinate bancarie (Iban) per pagamento tramite bonifico bancario o libretto postale (D.L. 201/2011).
La documentazione deve essere consegnata esclusivamente presso i Caf convenzionati
Tempi
Il modulo per la domanda e l’attestazione Isee devono essere presentati entro sei mesi dalla data di nascita del figlio.
Normativa di riferimento
- D.P.C.M n. 159 del 05.12.2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 07/11/2014.
- D. Lgs. n. 151, art. 74, del 26/03/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità , a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
Per conoscere il contributo aggiornato nelle varie annualità , e la soglia annuale ISEE, clicca qui
Clicca qui per il modello di domanda di contributo – assegno statale di maternitÃ
Per maggiori informazioni, rivolgersi al Servizio Sociale Professionale:
elisabetta.bettio@comune.saonara.pd.it
libera.campitelli@comune.saonara.pd.it
tel. 0490996462-464-461
Pagina aggiornata il 31/07/2024