Il giudice popolare è un semplice cittadino, estratto tra coloro che volontariamente si sono candidati, chiamato ad essere componente della corte d’assise e della corte d’assise d’appello.
La corte d’assise è l’organo giurisdizionale di primo grado competente a giudicare dei reati più gravi (omicidio, ecc.). La corte d’assise d’appello è invece organo giurisdizionale di secondo grado, che decide sulle sentenze di primo grado impugnate.
Il Sindaco, nel mese di aprile di ogni anno dispari, invita con pubblico manifesto pubblicato sull’Albo Pretorio on line, i cittadini residenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, a richiedere l’iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari, entro il mese di luglio.
L’Ufficio elettorale, verificati i requisiti provvede in sede di Commissione Elettorale Comunale, alla compilazione ed all’integrazione degli elenchi dei cittadini idonei alla formazione degli albi. Gli elenchi completati vengono trasmessi al tribunale il quale, dopo gli adempimenti di competenza, li trasmette al Presidente della corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello per la formazione e l’approvazione definitiva degli Albi stessi.
Gli Albi definitivi sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune.
Contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni nell’Albo è possibile presentare reclamo, in carta libera, alla Cancelleria del Tribunale, entro 15 giorni dalle rispettive affissioni all’Albo Pretorio.
Gli Albi definitivi dei Giudici Popolari sono permanenti.
Requisiti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- essere in possesso del diploma di scuola media di primo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise
- essere in possesso del diploma di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise d’Appello
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
- i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni Ordine e Congregazione.
La cancellazione dall’Albo dei Giudici popolari avviene d’ufficio per:
- perdita dei requisiti (età, professione, condanne penali)
- emigrazione.
L’ufficio elettorale provvede a registrare ogni variazione riguardante i dati anagrafici dei cittadini iscritti nell’Albo.
COME FARE
La richiesta di iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari, dovrà essere redatta utilizzando i moduli disponibili alla pagina Amministrazione / Documenti e Dati / Servizi Demografici .
La richiesta può essere presentata in qualunque momento. L’inserimento nell’albo verrà effettuato in occasione della revisione degli Albi.
Pagina aggiornata il 17/07/2024